Art. 7.

      1. La Commissione esamina il documento di registrazione debitamente compilato e trasmesso dal medico curante. La

 

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stessa Commissione verifica sulla base del secondo fascicolo del documento di registrazione, di cui all'articolo 6, comma 4, se l'intervento di eutanasia è stato effettuato secondo le condizioni e le procedure previste dalla presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di essere portata a conoscenza dell'identità del paziente.
      2. La Commissione, presa visione del primo fascicolo del documento di registrazione, di cui all'articolo 6, comma 3, può richiedere al medico curante la cartella clinica relativa all'intervento di eutanasia.
      3. La Commissione si pronuncia entro due mesi dalla data di trasmissione del documento di registrazione.
      4. Quando la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, accerta la non conformità delle procedure seguite alla presente legge, trasmette la documentazione completa alla procura della Repubblica competente in relazione al luogo del decesso del paziente.
      5. Qualora la conoscenza dell'identità del paziente richiesta ai sensi del comma 1 possa incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità di giudizio di un membro della Commissione, questi ha l'obbligo di astenersi dall'esame del caso.